Giornata di campionato rovente da un punto di vista arbitrale, e tante decisioni del Giudice Sportivo. Per motivi diversi, tre giornate a De Rossi, Glik, Perrotta e Di Michele. Assolti invece Zoboli e Pinzi. Ecco l’elenco completo:
Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. BRESCIA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 14.46 del 2 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 14° del primo tempo dal calciatore Davide Zoboli (Soc. Brescia) nei confronti del calciatore Nicola Pozzi (Soc. Sampdoria); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore bresciano Zoboli e il calciatore doriano Pozzi, nella zona centrale del campo, venivano a stretto contatto per colpire di testa in elevazione il pallone. In tale frangente, lo Zoboli portava il braccio sinistro sopra la spalla destra dell’avversario, colpendone quindi il volto con il gomito. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 15.51 del 2 maggio 201, dichiarava di aver visto l’episodio e di aver valutato la condotta dello Zoboli “regolare, non punibile né con provvedimento tecnico né disciplinare”. E tale valutazione del Direttore di gara, condivisibile nel merito, rende comunque proceduralmente inammissibile ex art. 35, n. 1.3 CGS la proposta “prova televisiva”.
P.Q.M.
delibera, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Davide Zoboli (Soc. Brescia) in merito alla condotta segnalata dal Procuratore federale.
Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. LECCE
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 14.54 del 2 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 19° del secondo tempo dal calciatore David Di Michele (Soc. Lecce) nei confronti del calciatore Cesar Bostjan (Soc. Chievo Verona); 179/573 acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nel corso di un’azione offensiva leccese, il calciatore Di Michele, nell’area di rigore avversaria e a pochi metri dal portiere, avvicinava il calciatore Bostjan e, mentre il pallone superava la linea laterale del campo, con gesto repentino del braccio sinistro lo colpiva con uno schiaffo alla guancia destra, finendo quindi al suolo senza un comprensibile motivo. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 18.14 del 2 maggio 2011, dichiarava di non aver colto il gesto in questione, in quanto la sua attenzione era rivolta verso un’altra zona del campo . E tale deprecabile gesto integra, senza necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi di quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35, n. 1.3 CGS, con conseguente sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS.
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore David Di Michele (Soc. Lecce) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Gara Soc. FIORENTINA – Soc. UDINESE
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 14.48 del 2 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 9° del secondo tempo dal calciatore Gianpiero Pinzi (Soc. Udinese) nei confronti del calciatore Alessio Cerci (Soc. Fiorentina); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Cerci veniva contrastato nell’azione dal contestuale intervento dei calciatori bianconeri Pinzi e Angella. In conseguenza di tale duro contatto, il Cerci cadeva al suolo con atteggiamento sofferente; l’Angella, inpossessatosi del pallone, avanzava verso la zona centrale del campo; il Pinzi, con l’evidente intento di accompagnare nell’azione il compagno di squadra, scavalcava il calciatore avversario riverso a terra e, nel compiere tale movimento, con il piede destro lo colpiva al volto. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 16.06 del 2 maggio 2011, non aveva visto il comportamento segnalato. Le immagini televisive non consentano di esprimere, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, un giudizio circa l’intenzionalità lesiva da parte del calciatore udinese nei confronti dell’avversario. Il trauma al volto, fortunatamente risoltosi senza conseguenze lesive, poteva sicuramente essere evitato con una maggiore, e doverosa, cautela nello scavalcamento dell’avversario al suolo, ma la 179/574 foga agonistica e l’incerto equilibrio possono suffragare l’ipotesi di un colpo accidentalmente, e non intenzionalmente, inferto.
P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Gianpiero Pinzi (Soc. Udinese) in merito alla condotta segnalata dal Procuratore federale.
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi rotoli di carta da ufficio uno dei quali, al 7° del secondo tempo, colpiva al capo un fotografo presente nel recinto di giuoco, che doveva ricorrere alle cure dei sanitari; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori turbato l’iniziale minuto di raccoglimento con un coro ingiurioso nei confronti della tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
GLIK Kamil (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, al 32° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro espressioni insultanti che reiterava, al rientro negli spogliatoi, nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DE ROSSI Daniele (Roma): per avere, al 3° del secondo tempo, colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata al volto.
PERROTTA Simone (Roma): per avere, al 46° del secondo tempo, colpito un avversario con un pugno alla schiena; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
DELLA ROCCA Francesco (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COSSU Andrea (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
LEDESMA Pablo Martin (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARIGA Mcdonald (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MUDINGAYI Gaby (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MUTARELLI Massimo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
c) OPERATORI SANITARI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
DOIMI Mauro (Sampdoria): per avere, al 27° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
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