Serie A: le decisioni del giudice sportivo. Rosi e Lavezzi, 3 giornate a testa

Vi proponiamo le decisioni del giudice sportivo Gianpaolo Tosel.

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11.43 odierne) circa la condotta tenuta al 19° del primo tempo dal calciatore Rosi Aleandro (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Lavezzi Ezequiel Ivan (Soc. Napoli) e la condotta immediatamente successiva del calciatore Lavezzi Ezequiel Ivan (Soc. Napoli) nei confronti del calciatore Rosi Aleandro (Soc. Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallo-rosso, nel cerchio di centro campo e ben lontano dall’azione in svolgimento in altra zona del campo, si avvicinava al calciatore partenopeo, che gli volgeva parzialmente le spalle, e da una distanza di circa un metro, con palese gestualità, gli indirizzava uno sputo, che veniva immediatamente “ricambiato”.

Tale duplice biasimevole gesto non veniva visto dall’Arbitro e, pertanto, nessun provvedimento disciplinare veniva adottato. A tale proposito, il Direttore di gara, su richiesta di questo Ufficio, ha dichiarato, a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.03 odierne, “…….non ho visto nulla e confermo inoltre che le ammonizione fatti ai calciatori Rosi e Lavezzi si riferiscono ….a delle spinte reciproche”.

Le immagini acquisite non consentono di determinare con assoluta certezza in che misura ed in quale zona del corpo (presumibilmente il collo di Lavezzi ed il volto di Rosi) gli sputi abbiano effettivamente colpito il loro rispettivo destinatario, ma tale circostanza è ininfluente ai fini della valutazione disciplinare. Infatti, per costante orientamento interpretativo degli Organi di giustizia sportiva, lo sputo deve considerarsi a tutti gli effetti una “condotta violenta”, i cui estremi possono essere integrati anche se il deprecabile intento non abbia raggiunto l’ ”obiettivo”. E l’accentuata antisportività di tali condotte rende ininfluenti le motivazioni adducibili dall’uno e dall’altro dei protagonisti.

Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS delle condotte segnalate, che, appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare i calciatori Rosi Aleandro (Soc. Roma) e Lavezzi Ezequiel Ivan (Soc. Napoli) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori: 1) esposto prima dell’inizio e nel corso della gara alcuni striscioni dal contenuto insultante per calciatori e tifosi avversari; 2) rivolto, in più occasioni nel corso della gara, a due calciatori della squadra avversaria grida costituenti espressioni di discriminazione razziale; 3) lanciato, nel corso del primo tempo, numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 4) acceso, nel proprio settore, nel corso della gara, alcuni fumogeni e fatto esplodere numerosi petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 31° ed al 34° del primo tempo, lanciato tre razzi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria e fatto esplodere due petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo sul terreno di giuoco, tre petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere omesso di impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persona non autorizzata, che al 9° del secondo tempo, contestava platealmente l’operato arbitrale.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere omesso di impedire, durante l’intervallo, l’ingresso e la permanenza negli spogliatoi di persona non autorizzata, che, rivolgendosi all’Arbitro, ne criticava una decisione.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GIACOMAZZI Guillermo (Lecce): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALZARETTI Federico (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CAPUCHO NEVES Jedaias (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CASSETTI Marco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

DE ROSSI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FRANCHIN SCHIAVOLIN Gustavo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MANDELLI Davide (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MOTTA Thiago (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OLIVERA DA ROSA Ruben (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PAROLO Marco (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSI Aleandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 135/413

SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SARDO Gennaro (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione)

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