Vi proponiamo le decisioni del giudice sportivo Gianpaolo Tosel.
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12,54 odierne), circa la condotta tenuta dal calciatore Francelino Da Silva Matuzalem (S.S. Lazio S.p.a.) in danno del calciatore Francesco Totti (A.S. Roma S.p.a.), al 28° minuto del secondo tempo della gara A.S. Roma – S.S. Lazio del 13-03-2011;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (SKY, MEDIASET e RAI) di piena garanzia tecnica e documentale, osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallo-rosso, nella zona centrale del campo ed in prossimità della linea laterale, in un duro contrasto di giuoco, cadeva “bocconi” al suolo.
In tale frangente, il calciatore laziale lo scavalcava con l’evidente intento di raggiungere il pallone ad un paio di metri di distanza e, nel compiere tale movimento, con il piede sinistro colpiva di striscio la guancia destra dell’antagonista, senza conseguenze lesive. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare, precisando al riguardo, con mail pervenuta alle ore 15,59 odierne su richiesta di questo Ufficio, “non avendo visto e rilevato nulla, chiedevo, via auricolare, al mio IV ufficiale di gara sig. Antonio Damato cosa fosse successo e lui mi riferiva che Matuzalem, involontariamente, prendeva sul viso Totti con un piede. Per queste motivazioni non sono stati presi provvedimenti disciplinari”. Effettivamente il gesto compiuto dal calciatore laziale, di accentuata potenzialità lesiva per l’energia impressa nell’appoggiare il piede al suolo, non consente di esprimere, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, un giudizio certo circa l’intenzionalità lesiva, che connota la “condotta violenta”.
La dinamica del movimento, nella concitazione dell’iniziale contrasto e del successivo “scavalcamento” del copro al suolo per raggiungere il pallone, può suffragare in egual misura contrastanti valutazioni circa l’effettiva volontà di calpestare il volto dell’avversario. E in dubio pro reo.
PQM delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Francelino Da Silva Matuzalem (S.S. Lazio S.p.a.).
a) SOCIETA’
Ammenda di € 35.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori:1) nel corso del secondo tempo,indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser sul portiere avversario; 2 )nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno e, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso numerosi fumogeni e bengala; 3) al 6° del primo tempo e per qualche minuto, esposto uno striscione dal tenore insultante per la tifoseria avversaria, e per avere inoltre 4) omesso di impedire l’ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata che, al 28° del secondo tempo, insultava un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori: 1) nel corso del primo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; 2) nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e due petardi ed acceso numerosi bengala e fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore; 3) omesso di impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di numerose persone non autorizzate; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto all’Arbitro un coro insultante e, nel corso della gara lanciato sul terreno di giuoco due bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni e acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 150/464 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine per fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, turbato con fischi l’esecuzione dell’Inno nazionale.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere omesso, nel corso della gara, di impedire l’ingresso e la permanenza negli spogliatoi di due persone non autorizzate.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA
IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): per comportamento non regolamentare in campo (Settima sanzione); per avere, al 28° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento ma con il pallone non più a distanza di gioco, colpito volontariamente, da tergo, con una manata all’addome, un calciatore avversario, facendolo cadere al suolo, senza conseguenze lesive (art. 19.4, lett. b CGS).
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GALLOPPA Daniele (Parma): per avere, al 14° del secondo tempo, colpito volontariamente “a gamba tesa” il petto di un avversario, che poteva riprendere il gioco dopo l’intervento dei sanitari.
RADU Stefan Daniel (Lazio): per avere, al 42° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata alla fronte, senza conseguenze lesive; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro pesanti insulti.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Andrea (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
MOTTA Marco (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
TISSONE Fernando Damian (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ANDREOLLI Marco (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
ASTORI Davide (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
BOVO Cesare (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
GIACCHERINI Emanuele (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
HETEMAJ Perparim (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
LICHTSTEINER Stephan (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
LUCARELLI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MAGGIO Christian (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
MANTOVANI Andrea (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MUNARI Gianni (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VUCINIC Mirko (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZEBINA Jonathan (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
c) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00
LEONARDI Pietro (Parma): per avere, al 13° del secondo tempo, in segno di protesta per l’operato arbitrale, lasciato platealmente la panchina aggiuntiva e fatto rientro negli spogliatoi ove, al termine della gara, indirizzava all’Arbitro apprezzamenti critici.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER ULTERIORI GIORNI 15
PIOVANI Edoardo (Brescia): per avere, essendo colpito da provvedimento disciplinare a termine, violato il divieto di acceso negli spogliatoi ( art. 22 n. 8 CGS ).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 MARZO 2011
MARIN Maurizio (Cesena): per avere, al 44° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal IV Ufficiale.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
TOFFOLUTTI Mattia (Cesena): per avere, al 43° del primo tempo, rivolta all’Arbitro un’espressione irriguardosa.
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